(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 dell'11 settembre 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Viste le leggi regionali 18 ottobre 1965, n. 21, 23 luglio 1984, n. 30, 13 dicembre 1985, n. 48, 31 ottobre 1987, n. 35, 4 febbraio 1992, n. 4, 28 agosto 1992, n. 28, 25 giugno 1993, n. 50, 28 aprile 1994, n. 5 e loro successive modifiche ed integrazioni che prevedono una serie di incentivi a favore delle imprese artigiane; Vista la comunicazione n. 92/C 213/02 adottata il 20 maggio 1992 dalla Commissione delle Comunita' Europee concernente "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", come modificata con la comunicazione n. 92/C/68/06; Ritenuto necessario determinare, entro i limiti delle leggi regionali sopraccitate, le direttive ed i criteri per l'erogazione dei finanziamenti previsti dalle leggi stesse, definendo le tipologie di aiuto ed i massimali di intervento a favore delle imprese artigiane, al fine di renderli compatibili con quanto stabilito dalla suddetta Comunicazione U.E.; Considerato, altresi', che la citata Commissione delle Comunita' europee, con le decisioni Aiuto di Stato n. 40/95 del 24 marzo 1995 SG (95) D/3693 e Aiuto di Stato n. 267/95 Italia del 28 marzo 1995 SG (95) D/3817 ha fissato nelle zone coperte dalla deroga regionale dell'articolo 92, paragrafo 3 c), del Trattato CE i massimali di intensita' espressi in Equivalente Sovvenzione Netta (ESN) come segue: intensita' del 20% E.S.N. per le piccole imprese; intensita' del 15% E.S.N. per le medie imprese; intensita' del 10% E.S.N. per le altre imprese; Ritenuto opportuno, onde consentire una piu' agevole comprensione ed applicazione di tale regime, fornire un valore di conversione, avuto riguardo al prelievo fiscale ed al tasso di attualizzazione, tra Equivalente sovvenzione netta ed Equivalente sovvenzione lorda, in quanto quest'ultima risulta per consuetudine piu' nota presso le banche e gli utenti; Ritenuto di determinare un valore fisso di conversione dell'E.S.N. in E.S.L. specificatamente nel caso in cui l'aiuto operi esclusivamente sotto forma di credito agevolato o nel caso in cui l'aiuto operi esclusivamente sotto forma di contributo in conto capitale; Ritenuto altresi' necessario determinare i massimali contributivi in E.S.N. ammessi nelle aree del territorio regionale ammissibili alla deroga dell'articolo 92.3.c) del Trattato di Roma; Ritenuto a tal fine approvare il testo regolarmente predisposto dalla Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato; Sentito il parere del Comitato dipartimentale per le attivita' economico-produttive, che si e' espresso favorevolmente nella seduta del 16 febbraio 1996; Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 16 febbraio 1996, integrata con deliberazione n. 1291 del 22 marzo 1996 e modificata con deliberazione n. 2660 del 14 giugno 1996; Decreta: E' approvato il "Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese" nel testo allegato sub "A" al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 26 luglio 1996 CECOTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 23 agosto 1996 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 2, foglio 29 ------ Allegato "A" Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese. Art. 1. Imprese beneficiarie 1. L'impresa artigiana iscritta all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni risponde a due dei criteri che, ai sensi della comunicazione 92/C213/02 di data 20 maggio 1992, definiscono la piccola impresa. Non puo' cioe' impiegare piu' di venti dipendenti e puo' rivestire soltanto la forma giuridica di ditta individuale, societa' cooperativa o societa' di persone, ad eccezione della societa' in accomandita semplice, essendo escluse dall'iscrizione all'Albo le societa' per azioni a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni e non puo' quindi di conseguenza far capo ad altre imprese. 2. Per quanto riguarda il fatturato o lo stato patrimoniale, ai fini degli aiuti sono considerate piccole imprese le imprese artigiane che abbiano un fatturato annuo non superiore ai cinque milioni di ECU o un totale dello stato patrimoniale non superiore ai due milioni di ECU. 3. E' invece considerata media impresa, sempre ai fini degli aiuti, l'impresa artigiana che superi tali limiti e comunque abbia un fatturato annuo non superiore ai venti milioni di ECU o un totale dello stato patrimoniale non superiore ai dieci milioni di ECU.