(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
                Giulia n. 37 dell'11 settembre 1996)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Viste le leggi regionali 18 ottobre 1965, n. 21, 23 luglio 1984, n.
30, 13 dicembre 1985, n. 48, 31 ottobre 1987, n. 35, 4 febbraio 1992,
n.  4,  28 agosto 1992, n. 28, 25 giugno 1993, n. 50, 28 aprile 1994,
n. 5 e loro successive modifiche ed integrazioni  che  prevedono  una
serie di incentivi a favore delle imprese artigiane;
  Vista  la  comunicazione  n. 92/C 213/02 adottata il 20 maggio 1992
dalla Commissione delle  Comunita'  Europee  concernente  "Disciplina
comunitaria  in  materia  di  aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese", come modificata con la comunicazione n. 92/C/68/06;
  Ritenuto  necessario  determinare,  entro  i  limiti  delle   leggi
regionali  sopraccitate,  le  direttive ed i criteri per l'erogazione
dei finanziamenti previsti dalle leggi stesse, definendo le tipologie
di aiuto  ed  i  massimali  di  intervento  a  favore  delle  imprese
artigiane, al fine di renderli compatibili con quanto stabilito dalla
suddetta Comunicazione U.E.;
  Considerato,  altresi',  che  la citata Commissione delle Comunita'
europee, con le decisioni Aiuto di Stato n. 40/95 del 24  marzo  1995
SG (95) D/3693 e Aiuto di Stato n. 267/95 Italia del 28 marzo 1995 SG
(95)  D/3817  ha  fissato  nelle  zone coperte dalla deroga regionale
dell'articolo 92, paragrafo 3 c), del  Trattato  CE  i  massimali  di
intensita'  espressi  in  Equivalente  Sovvenzione  Netta  (ESN) come
segue:
   intensita' del 20% E.S.N. per le piccole imprese;
   intensita' del 15% E.S.N. per le medie imprese;
   intensita' del 10% E.S.N. per le altre imprese;
  Ritenuto opportuno, onde consentire una piu'  agevole  comprensione
ed  applicazione  di  tale  regime, fornire un valore di conversione,
avuto riguardo al prelievo fiscale ed al  tasso  di  attualizzazione,
tra  Equivalente  sovvenzione netta ed Equivalente sovvenzione lorda,
in quanto quest'ultima risulta per consuetudine piu' nota  presso  le
banche e gli utenti;
  Ritenuto  di determinare un valore fisso di conversione dell'E.S.N.
in  E.S.L.  specificatamente  nel   caso   in   cui   l'aiuto   operi
esclusivamente  sotto  forma  di  credito agevolato o nel caso in cui
l'aiuto operi esclusivamente  sotto  forma  di  contributo  in  conto
capitale;
  Ritenuto  altresi'  necessario determinare i massimali contributivi
in E.S.N. ammessi nelle aree  del  territorio  regionale  ammissibili
alla deroga dell'articolo 92.3.c) del Trattato di Roma;
  Ritenuto  a  tal  fine  approvare il testo regolarmente predisposto
dalla  Direzione  regionale  del   lavoro,   della   cooperazione   e
dell'artigianato;
  Sentito  il  parere  del  Comitato  dipartimentale per le attivita'
economico-produttive, che si e' espresso favorevolmente nella  seduta
del 16 febbraio 1996;
  Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  631  del 16
febbraio 1996, integrata con deliberazione n. 1291 del 22 marzo  1996
e modificata con deliberazione n. 2660 del 14 giugno 1996;
 
                              Decreta:
 
  E'  approvato  il "Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore
delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in
materia di aiuti alle piccole e medie imprese" nel testo allegato sub
"A" al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e verra'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Trieste, 26 luglio 1996
                               CECOTTI
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 23 agosto 1996
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 2, foglio 29
 
                               ------
 
Allegato "A"
   Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese
                             artigiane,
in  adeguamento  alla  normativa comunitaria in materia di aiuti alle
piccole e medie imprese.
 
                               Art. 1.
                        Imprese beneficiarie
 
  1. L'impresa artigiana iscritta all'Albo delle imprese artigiane di
cui alla  legge  regionale  24  febbraio  1970,  n.  6  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  risponde a due dei criteri che, ai sensi
della comunicazione 92/C213/02 di data 20 maggio 1992, definiscono la
piccola impresa.  Non puo' cioe' impiegare piu' di venti dipendenti e
puo' rivestire soltanto la  forma  giuridica  di  ditta  individuale,
societa'  cooperativa  o  societa'  di  persone,  ad  eccezione della
societa' in accomandita  semplice,  essendo  escluse  dall'iscrizione
all'Albo  le  societa'  per  azioni  a  responsabilita' limitata o in
accomandita per azioni e non puo' quindi di conseguenza far  capo  ad
altre imprese.
  2.  Per  quanto  riguarda  il fatturato o lo stato patrimoniale, ai
fini  degli  aiuti  sono  considerate  piccole  imprese  le   imprese
artigiane  che  abbiano  un  fatturato  annuo non superiore ai cinque
milioni di ECU o un totale dello stato patrimoniale non superiore  ai
due milioni di ECU.
  3. E' invece considerata media impresa, sempre ai fini degli aiuti,
l'impresa  artigiana  che  superi  tali  limiti  e  comunque abbia un
fatturato annuo non superiore ai venti milioni di  ECU  o  un  totale
dello stato patrimoniale non superiore ai dieci milioni di ECU.